1. In conformità con quanto previsto nel programma di cui all'articolo 3, gli interventi dello Stato hanno per oggetto progetti di riconversione totale o parziale delle produzioni di materiale bellico in attività di produzione manifatturiera o di servizi per uso civile da parte di imprese localizzate sul territorio nazionale.
2. I progetti di riconversione di cui al comma 1 devono prevedere comunque il reimpiego del personale eccedente a causa della soppressione o riduzione delle produzioni belliche.